Condizioni generali di locazione dei vanetti a noleggio Mietra.it S.A.S.

Le parti, ai sensi ed agli effetti dell’art. 34 D.lgs. n. 206/2005 dichiarano che l’intero contratto nonché ogni sua singola clausola è stato oggetto di discussione e trattativa individuale tra le parti stesse.

1. Oggetto del contratto

1.1 La ditta Mietra.it s.a.s. di Rier Christoph & Co. (di seguito Mietra.it), via Alfred Ammon, 29 – I – 39042 Bressanone (BZ) concede in locazione al conduttore un vanetto di sicurezza ad uso scolastico (oggetto della locazione) per uso esclusivo proprio e/o di suo figlio in rispetto delle condizioni seguenti.

1.2 L’oggetto della locazione sarà consegnato al conduttore, tramite comunicazione del rispettivo codice PIN (Pincode), in stato regolare ed adatto all’uso cui è destinato. La presa in consegna dell’oggetto della locazione obbliga il conduttore ad utilizzarlo ai soli fini previsti dal presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia. In seguito alla consegna dell’oggetto della locazione da parte di Mietra.it, il conduttore risponde del deterioramento del bene. Il conduttore, nell’ambito della responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minorenni, risponde altresì dei deterioramenti cagionati all’oggetto della locazione dal proprio figlio.

1.3 Il codice PIN sarà comunicato ovvero inviato al conduttore in modo appropriato al ricevimento del canone di locazione annuale stabilito. Il conduttore non potrà sostituire il lucchetto “Mietra.it“ a codice PIN con lucchetti propri ovvero con altri lucchetti “Mietra.it“ a codice PIN di altri conduttori. In caso di contravvenzione, Mietra.it ha la facoltà di togliere il lucchetto diverso senza avvisare il conduttore, utilizzando anche la forza, e di sostituirlo con un nuovo lucchetto “Mietra.it”.

1.4 In deroga alle disposizioni dell’art. 1594 c.c., il conduttore non potrà dare in sublocazione l’oggetto della locazione, né concederlo a terzi ad altro titolo, sia in tutto , sia in parte, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito. Non é consentito neppure l’interscambio dei cassetti tra i singoli conduttori.

2. Durata della locazione e locazione

2.1 Il presente contratto di locazione è stipulato per un (1) anno scolastico a partire del pagamento del canone di locazione offerto. Alla scadenza il contratto si rinnova automaticamente per l’anno scolastico successivo e così via. La ditta Mietra.it informerà il conduttore almeno un mese prima sulla scadenza del contratto e sulle modalità di rinnovo. A tal punto il conduttore ha 30 giorni di tempo per disdire i contratto per iscritto.

2.2 Il canone di locazione va versato dopo ricezione del preventivo. Mietra.it si riserva espressamente il diritto di trasmettere al conduttore il codice PIN del vanetto di sicurezza soltanto dopo aver ricevuto il primo canone di locazione nonché la cauzione di cui all’art. 3.

2.3 L’eventuale aumento del canone da parte della società ad ogni scadenza costituirà proposta di rinnovo della locazione, con aumento del canone e alle medesime condizioni contrattuali.

2.4 In tal caso, il pagamento del canone da parte del conduttore costituirà a tutti gli effetti accettazione del rinnovo a canone aumentato.

2.5 Negli anni susseguenti il canone di locazione va pagato a Mietra.it in anticipo per ogni singolo anno scolastico, ma al più tardi entro dieci (10) giorni prima della fine del precedente anno scolastico. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, Mietra.it potrà, a suo insindacabile giudizio, ritenere risolto il contratto di locazione per unilaterale scelta e volontà del conduttore e, per tale caso, sostituire il lucchetto a spese esclusive del conduttore e rimuovere il contenuto ivi trovato per smaltirlo o consegnarlo in scuola senza alcun diritto di risarcimento.

2.6 In aggiunta alle cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, le parti, ai sensi dell’art. 1456 c.c., accordano la seguente causa di risoluzione straordinaria e senza preavviso a favore di Mietra.it: utilizzazione del vanetto di sicurezza a uso scolastico per scopi differenti da quelli cui è destinata, inclusi il danneggiamento, l’imbrattamento e ogni altra attività contraria al regolamento scolastico. In tal caso la risoluzione del contratto si ha per diritto, previa trasmissione di una dichiarazione scritta da parte di Mietra.it mediante raccomandata a.r. o PEC-Mail indirizzata al conduttore, salvo ulteriori richieste di risarcimento del danno a suo carico.

3. Cauzione e restituzione dell’oggetto della locazione

3.1 Il conduttore, per ogni singolo vanetto preso in locazione, versa sul conto corrente sopra indicato una cauzione unica (come da offerta) a garanzia dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali. Detta cauzione verrà restituita per intero al conduttore in caso di restituzione regolare dell’oggetto della locazione e dopo controllo dal personale della Mietra.it ai sensi del seguente articolo 3.2.

3.2 Alla scadenza del contratto il conduttore è tenuto a restituire l’oggetto della locazione nello stato in cui questo gli è stato consegnato. Ciò significa che il vanetto di sicurezza ad uso scolastico deve essere vuoto e pulito e provvisto del lucchetto originale (Master Lock) a combinazione numerica.

3.3 Se il vanetto di sicurezza è restituito regolarmente ai sensi dell’articolo precedente 3.2, al conduttore sarà restituita la cauzione entro l’anno scolastico. Mietra si riserva la facoltà di compensare eventuali danni e/o canoni di locazione non pagati con la presente cauzione.

4. Altri obblighi del conduttore

4.1 Il conduttore è tenuto ad utilizzare il vanetto di sicurezza locato con la diligenza necessaria ed a tenerla pulita. Al termine dell’anno scolastico, il conduttore è tenuto a svuotare completamente il vanetto di sicurezza, affinché Mietra.it possa eseguire i lavori di mantenimento necessari.

4.2 È esclusa ogni responsabilità del locatore per il contenuto del vanetto.

4.3 Il conduttore con la presente prende atto ed accetta espressamente il fatto che la direzione della scuola dispone di una chiave passe-partout e che ha il diritto di aprire il vanetto di sicurezza ad uso scolastico per cause di sicurezza scolastica e/o di ordine, senza preavvisare il conduttore e senza il consenso di questi.

5. Disposizioni finali

5.1 Le parti concordano che il foro competente esclusivo per ogni vertenza in merito al presente contratto è Bolzano.

5.2 Il presente contratto di locazione non può essere ceduto a terzi, né per intero né parzialmente, qualora le parti non vi acconsentano per iscritto.

6. Privacy

6.1 Il conduttore ha preso espressamente atto dei propri diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della ditta Mietra.it s.a.s. di Rier Christoph & C. ai sensi del decreto legislativo 196/2003, e quindi al trattamento ed alla trasmissione dei dati ai seguenti fini: adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto nonché degli obblighi precontrattuali (p.e. tenuta della contabilità ordinaria e simili), per corrispondere agli ordini delle autorità competenti per legge, per adempiere gli obblighi previsti da leggi, ordinamenti e disposizioni comunitarie nonché ai fini di marketing e di statistica.